4 gennaio 2014

Fondi strutturali, l'Ue contro le frodi



Secondo la Corte dei Conti le frodi sui fondi strutturali europei, in Italia, nel periodo 2003/2013 valgono complessivamente oltre un miliardo di euro

L’utilizzo dei fondi strutturali (1) che l’Unione europea mette a disposizione dei paesi membri è ormai da troppi anni oggetto di sprechi e malversazioni. Tali finanziamenti, strumento per l’attuazione di politiche redistributive, sono finalizzati al sostegno di interventi che mirano a rilanciare occupazione e crescita economica, riducendo le disparità regionali e investendo in progetti a lungo termine.
L’Italia è uno dei paesi che si contraddistingue per una pessima gestione dei fondi a causa di inefficienze burocratiche, scarsa trasparenza e ingerenze politiche (2), oltreché un alto tasso di frodi (3) a danno degli interessi finanziari europei. Da una recente indagine della Corte dei Conti (4) emerge che, a seguito di irregolarità riscontrate sull’erogazione delle somme nel periodo 2003/2012, gli importi da recuperare ammontano complessivamente ad oltre un miliardo di euro, di cui l’82,9 per cento in materia di fondi strutturali ed il 17,1% nel settore agricolo.
Con l’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1° Dicembre 2009) sono state introdotte nuove disposizioni non solo miranti a rafforzare la tutela dell’integrità del bilancio (5), ma anche ad istituire una “Cooperazione giudiziaria in materia penale” (6) nella lotta alle truffe. La competenza esclusiva del diritto penale nazionale, come espressione della sovranità dello Stato, rappresenta un limite alla persecuzione di tali reati che hanno caratteri di transnazionalità, non permettendo alle istituzioni dell’Unione europea di perseguirli direttamente (7), rimanendo tale competenza attribuita alle sole risorse delle autorità giudiziarie locali.
Per superare questi limiti è stata presentata dalla Commissione europea (8) la proposta di istituire un Ufficio del Procuratore europeo, con poteri di indagine diretta delle frodi (9) e supporto della magistratura requirente nazionale. La Procura europea, che dovrebbe essere operativa dal 1° Gennaio 2015, permetterebbe un coordinamento tra le varie legislazioni penali e l’istituzione di un sistema di protezione a livello federale, incrementando la certezza della persecuzione del reato e l’applicazioni della pena.(10) Il Procuratore europeo sarà affiancato da quattro sostituti e coordinerà le indagini avviate dai procuratori europei delegati che svolgeranno le loro funzioni nel proprio Stato membro di appartenenza utilizzando risorse e leggi nazionali. In questo modo i costi non graveranno sul bilancio dell’Ue e vi sarà un’uniformità procedurale e normativa (11) nel perseguimento del medesimo reato a livello transfrontaliero.
Gli indagati potranno ricorrere contro gli atti dei procuratori rivolgendosi alla magistratura ordinaria nazionale esercitando diritti difensivi più estesi (tra cui è ricompreso il diritto alla traduzione degli atti e all’interpretazione) rispetto ai sistemi processuali nazionali. Un “collegio dei 10” (Procuratore, quattro sostituti e cinque procuratori delegati) sarà il garante dell’armonizzazione delle regole generali da applicare alle fattispecie concrete e dell’integrazione graduale delle varie legislazioni nazionali. Ma in sostegno all’attività di indagine della nuova Procura europea è sicuramente necessario, come già sostenuto dal Parlamento europeo (12), coordinare le politiche fiscali dei Paesi membri e ordinare dati statistici attendibili sull’uso illecito dei fondi, in particolar modo da parte della criminalità organizzata, per renderne facilmente accessibile la consultazione da parte degli organi d’investigazione.
Ad oggi non tutti i Paesi (13) utilizzano in maniera efficace il sistema Ims (Irregularities Management System, attivo dal 2011) che permette la segnalazione elettronica delle irregolarità sull’impiego dei fondi europei, mentre un intervento tempestivo consentirebbe una prevenzione del fenomeno, con controlli ab origine ed in itinere, e un recupero più celere delle somme erogate. Il Parlamento europeo invita, quindi, i Paesi membri ad una attività di monitoraggio e comunicazione più rigorosa sui casi sospetti, nonché all’applicazione di misure cautelari e sanzionatorie certe per dissuadere i comportamenti fraudolenti. Infatti è nell’interesse di ogni Stato dell’Unione europea adoperarsi seriamente per la prevenzione ed il recupero dei fondi indebitamente percepiti, che, oltre a lasciare un dedalo di opere incompiute sul territorio (14), distorce l’economia reale e vanifica le opportunità di crescita delle Regioni arretrate (15).
È da sottolineare che, sulla base della regola “50/50”, la Commissione europea può recuperare il 50 per cento dei pagamenti irregolari direttamente dai bilanci degli Stati membri, i quali non si sono rapidamente attivati per il recupero delle importi nel termine di quattro anni (16). Inoltre nell’ambito della Programmazione 2007-2013 diversi casi relativi alle truffe al Fers sono stati decertificati (17), per cui il recupero delle somme grava interamente sulle amministrazioni nazionali.
Ci si può quindi chiedere se l’Unione europea, e in primis l’Italia, sulla base di una politica di sostegno reciproco e responsabilità, riescano a demolire un sistema diffuso di corruzione e frodi a danno dei contribuenti, risolvere le falle procedurali e proteggere il bilancio.
Dobbiamo esigere con forza un cambiamento, soprattutto in vista della Programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020, in quanto non è più tollerabile che tali finanziamenti siano sprecati o distratti, quando la nostra economia non cresce e gioielli artistici e archeologici, vanto del nostro Paese, vanno in rovina.

(1) Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione.
(2) Come più volte denunciato dal Commissario UE alle Politiche Regionali Johannes Hahn, la distribuzione a pioggia dei fondi europei anziché sviluppare progetti di crescita dell’occupazione, infrastrutture o ricerca, è stato utilizzata per sovvenzionare sagre paesane, convegni, gare, musei senza personale, opere incompiute, senza finalità di sviluppo strutturale nel tempo.
(3) Art.1.1 della Convenzione TIF del 26 Luglio 1995 definisce frode come “qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal Bilancio generale delle Comunità europee (con riguardo alle spese) o la diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del Bilancio generale delle Comunità Europee”; o “alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico” o “alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati concessi o alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegue lo stesso effetto”.
(4) Corte dei Conti, sezione di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, relazione speciale del 18 Luglio 2013 approvata con delibera n.3/2013.
(5) Con gli artt.310 e 317 si afferma che “il Bilancio è eseguito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e all’attuazione cooperano l’Unione e gli Stati membri”.
(6) Artt.85 e 86 TFUE.
(7) Come denuncia la stessa Commissione Europea, sulla base delle statistiche dei vari Paesi membri, il bilancio dell’UE “perde ogni anno circa 500 milioni di euro in entrate ed uscite per presunti casi di frode”; da proposta della Commissione Europea “Per difendere il denaro dei contribuenti la Commissione propone una Procura Europea e rafforza le garanzie procedurali dell’OLAF”, 17/07/2013.
(8) 17 Luglio 2013.
(9) Gli altri organi UE Eurojust (Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea), Europol (Agenzia di Intelligence criminale UE) ed Olaf (Ufficio Europeo di lotta antifrode) non hanno mandato di perseguire direttamente questi reati, ma può soltanto l’Olaf, sulla base delle proprie osservazioni, invitare le magistrature nazionali all’apertura di un procedimento penale.
(10) Ad oggi la media europea delle azioni penali andate a buon fine si attesta intorno al 42,3%; da Deliberazione n.12/2012 relazione annuale 2012 Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
(11) Nel Luglio 2012 la Commissione Europea ha presentato un’ulteriore proposta di armonizzare le legislazioni penali dei Paesi membri prevedendo le medesime definizioni, sanzioni e termini di prescrizione in materia di frodi ai danni degli interessi finanziari dell’Unione.
(12) Con risoluzione approvata il 10 Maggio 2012, sulla base della relazione annuale 2010.
(13) Paesi come l’Italia hanno presentato un alto tasso di segnalazioni (ad es. oltre il 90% nelle Politiche agricole), mentre Paesi come Francia, Germania, Spagna, Danimarca, Svezia, Regno Unito ed altri riportano un numero troppo modesto per non sollevare dubbi; da Deliberazione n.12/2012 relazione annuale 2012 Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
(14) Le irregolarità più frequenti si riscontrano nel sistema degli appalti pubblici.
(15) I Fondi maggiormente colpiti da irregolarità sono quelli regionali, ed in particolar modo nelle Regioni Obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) caratterizzate dalla presenza capillare sul territorio della criminalità organizzata.
(16) Nel caso dell’apertura di un procedimento penale, il termine perentorio è di otto anni. La regola si applica nel settore dei finanziamenti a favore dell’agricoltura, ma il Parlamento Europeo auspica che venga esteso anche in altri ambiti.
(17) Sottratti al consuntivo comunitario, per cui non pesano più sul bilancio dell’UE. I rischi per il recupero del denaro sono a carico dello Stato interessato, che utilizza gli Organismi pagatori, ma con scarsi risultati.

da  www.sbilanciamoci.info – 3 gennaio 2014

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